Ultima modifica 19 Dicembre 2015
L’Italia conosce lo scioglimento del matrimonio per divorzio dal 1970, e la legittimità della legge è stata confermata dagli italiani con un referendum nel 1974. Da allora sono stati ridotti da cinque a tre gli anni che devono trascorrere tra l’udienza presidenziale per la separazione e il giudizio di divorzio, ma sono ancora necessari due processi civili diversi, e due sentenze da annotare nei registri dello stato civile. Con la separazione i coniugi restano tali, ma sono autorizzati a vivere separatamente, si scioglie la comunione legale e si regolano, di norma, gli aspetti patrimoniali; con il divorzio cessa il vincolo, la donna perde il diritto di usare il cognome del marito, ed entrambi acquistano di nuovo lo stato libero.
Invece, nella vicina Francia è previsto il divorzio consensuale senza precedente separazione, ed è così che l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha potuto in breve tempo divorziare da madame Cècilia e sposare Carla Bruni; allo stesso modo in Spagna la fase della separazione può essere evitata, con l’accordo dei coniugi, e di regola in un mese si chiude la procedura di divorzio consensuale.
Non a caso, molte coppie italiane domandano il divorzio in Spagna e di seguito chiedono il riconoscimento degli effetti della sentenza in Italia, ma a condizione di aver vissuto una parte rilevante della vita coniugale in Spagna (non di rado, però, sono stati pronunciati divorzi per coppie di cittadini stranieri residenti solo da sei mesi nel paese).
In Parlamento giacciono diverse iniziative di legge indirizzate a ridurre ad un anno (due se ci sono figli minori) il tempo della separazione, ma non credo che questo basterebbe a risolvere il sostanziale squilibrio tra coloro che possono permettersi il divorzio oltralpe e i coniugi che, pur concordi nella scelta del divorzio, devono affrontare le spese e i termini del divorzio all’italiana.
Quel che più fa sorridere, pensando proprio al film di Pietro Germi, è che la fantasia italiana riesce, però, ad ottenere ben più del divorzio senza uscire dai nostri confini. Basta domandare al tribunale ecclesiastico l’annullamento del matrimonio religioso, e poi alla Corte d’Appello la delibazione per il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica, per chiudere la procedura in un anno o due e soprattutto per evitare di pagare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento e poi quello divorzile, perché nel caso di annullamento l’assegno è dovuto solo al coniuge in buona fede e al massimo per tre anni, anche se parte della giurisprudenza sta introducendo correttivi per limitare questa prassi vicina alla frode alla legge.
Ma il paradosso non è tutto qui: visto che molte agevolazioni (dai ticket sanitari alla dote scuola, dalle rette degli asili ai presupposti per l’assegnazione delle case popolari) dipendono dal reddito familiare, non sono poche le coppie che domandano la separazione consensuale pur continuando a vivere insieme, e in questo modo riescono anche ad evitare che i creditori di uno dei coniugi possano avviare l’esecuzione forzata sui beni dell’altro coniuge, al quale ovviamente viene intestato l’intero patrimonio. In questo modo, restando comunque sposati, rimane la legittima ereditaria e, di fatto, si fruiscono dei vantaggi del vincolo matrimoniale e anche di quelli della separazione.
Mi domando perché, ancora oggi, una male interpretata sacralità del matrimonio continui a fasciare gli occhi e le orecchi di quelli, non solo cattolici, che si ostinano a non voler vedere che le eccezioni sono così tante e perfino surreali da mettere in ridicolo la regola.
In Italia il matrimonio si scioglie, ma solo col tempo e coi soldi: ma non per il mantenimento dell’ex coniuge, perché anche se in sede di divorzio non è stato disposto il pagamento di un assegno divorzile, il coniuge più debole può domandarlo ex art. 9, l. 898/1970. Questa forma di sopravvivenza della solidarietà coniugale si può evitare, ma solo pagando l’assegno in unica soluzione, una tantum, in sede di divorzio. Appunto: non basta il tempo, ci vogliono i soldi.
Stefania