Ultima modifica 28 Dicembre 2016
Dopo aver descritto il congedo paterno, di recente istituzione, ecco qualche altra buona notizia per le mamme ed i papà del 2013. Non parliamo certo di cifre da capogiro, ma può essere utile ai nuovi genitori capire quale assegno possono richiedere, in base ai requisiti di ciascuno.
Cominciamo dall’ assegno di maternità di base dei Comuni, erogato dall’INPS, ai sensi dell’art. 74 l. 151/2001, il cui ammontare è stato fissato, per il 2013, in € 334,53 mensili, e così € 1672,65 per i tre mesi, importi da moltiplicarsi in caso di parto gemellare, affidamento o adozione di più bambini (Comunicato della Presidenza del Consiglio del 20 febbraio 2013):
– L’assegno spetta per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2013, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data
– alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta o permesso di soggiorno, o in attesa di riceverli
– che non hanno diritto all’indennità di maternità dell’Inps o alla retribuzione (ad esempio perché sono madri non lavoratrici),
– ovvero che ne fruiscono in misura inferiore a € 1672,65 (nel qual caso viene ridotto l’assegno in questione)
– sempre che il valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, non superi € 34.873,24.
– La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del bambino
L’assegno di maternità a carico dello Stato (art. 78 l. 151/2001), erogato anch’esso dall’INPS, per questo anno è invece pari ad € 2059,43 (circolare INPS 8 febbraio 2013) spetta:
– Alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie, o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo
– che abbiano versato almeno 3 mesi di contribuzione previdenziale (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma che non abbiano raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità, oppure la percepiscono in misura inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza);
– oppure si siano dimesse volontariamente dal lavoro per gravidanza, fermi i requisiti contributivi appena descritti
– ovvero abbiano precedentemente percepito una prestazione dell’INPS (per esempio l’indennità per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi (come subordinata, parasubordinata o autonoma), purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.
– La domanda va presentata all’INPS, che erogherà la somma in un’unica soluzione entro 120 giorni.
Attenzione: per la nascita, l’affidamento o l’adozione di ogni bambino è possibile domandare l’uno o l’altro degli assegni, non entrambi.
Gli assegni in questione possono anche essere richiesti dal padre naturale, dal coniuge della donna adottante o affidataria, dall’adottante non coniugato, dall’affidatario preadottivo che soddisfino gli stessi requisiti quando non li abbia richiesti la madre, e questo avviene purtroppo in occasioni legate alla mancanza della mamma, ed in particolare:
Per l’assegno a carico dei comuni
a) in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante eresidente nel territorio dello stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggettoalla sua potestà, comunque, non sia in affidamento presso terzi.
b) in caso di morte della madre del neonato (vedi art.11 del D.P.C.M. Del 21/12/2000 n 452)
Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la madre.
Per l’assegno a carico dello Stato
a) in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
b) affidamento preadottivo o adozione senza affidamento e separazione dei coniugi nel corso della procedura di affidamento preadottivo,
c) adozione pronunciata solo nei confronti del padre non sposato
d) quando solo il padre abbia riconosciuto il neonato o siail marito della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di morte di lei, sempre che il padre soggiorni regolarmente e risieda in Italia, abbia la potestà sul bambino, che il bambino non sia affidato a terzi, e che la mamma non abbia precedentemente usufruito dell’assegno.
e) l’assegno spetta anche alla persona affidataria del bambino che non sia stato riconosciuto danessuno dei genitori.
Requisiti contributivi e modalità di presentazione della domanda in questa pagina.
Quando, infine, la mamma lavoratrice adottiva o affidataria non abbia goduto del congedo obbligatorio per maternità per causa della sua morte o grave infermità, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre oppure rinuncia al congedo da parte della madre, il papà ha diritto alcongedo di paternità per adozione o affidamento e a una indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero prodotto nei 12 mesi precedenti. Requisiti e modalità di presentazione sono descritti in questa pagina del sito istituzionale INPS.
Stefania Stefanelli
POSSO FARE LA E MIA DOMANDA PER LA ASSEGNO DI MATERNITA PERCHE MIA MOGLIE E CASALINGA E MAI LAVORATO?GRAZIE