Ultima modifica 24 Agosto 2020
Innanzitutto facciamo un po’ di chiarezza, perché quando si decide di mettersi in proprio e si comincia a guardarsi intorno il vasto mare delle forme societarie può apparire quantomeno …destabilizzante?! Bene, allora, partiamo da zero.
Le forme societarie di cui disponiamo si dividono in: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s), società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), e società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Cosa sono e cosa cambia tra una e l’altra?
Non è indifferente, non se ne può scegliere una al posto di un’altra. L’impresa, infatti, può essere collettiva e individuale e ci sono distinzioni precise riguardo l’attività esercitate, se sono commerciali o non. Anche il livello di responsabilità dei vari soci poi incide a seconda della forma societaria. La società infatti, può essere di persone, di capitali o società cooperativa.
Impresa individuale. Il singolo imprenditore è l’unico titolare e si assume il rischio che l’attività comporta. Egli risponde direttamente alle obbligazioni verso terzi ( clienti e/o fornitori) con il suo patrimonio, anche se questa forma è caratterizzata da una maggiore flessibilità e oneri amministrativi, contabili e fiscali, dal momento che il potere decisionale spetta ad una sola persona, quindi ogni procedimento risulta più snello e veloce. Con trenta giorni di anticipo sull’inizio dell’attività l’imprenditore deve chiederne l’Iscrizione al Registro delle Imprese della relativa provincia. Ciò è sempre e comunque previsto dal Codice Civile e si possono utilizzare anche i modelli cartacei o informatizzati.
Società collettiva. E’ costituita tra due o più persone che si divideranno gli utili dell’attività. A tal fine si fa quindi un accordo all’atto costitutivo della società. A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società stessa e non un singolo. La richiesta d’iscrizione al registro va inoltrata alla Camera di Commercio entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e con Dlgs n. 88/1993. Inoltre, con la recente riforma del diritto societario si può istituire: Società a responsabilità limitata (art. 2462) e Società per azioni (art. 2328) uni personali. Scopo di questa società è la condivisione degli obiettivi e degli utili e nell’atto costitutivo va indicato l’oggetto sociale ( l’attività che si intende cominciare ). La società collettiva può avere come oggetto sociale un’attività industriale rivolta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione di beni; un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie. Nelle società di persone invece, i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche le morosità dei soci, a questa categoria appartengono le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo.
La società semplice non ha per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale bensì attività agricole, professionali in forma associata e di gestione di patrimoni immobiliari.
La società in nome collettivo può svolgere attività commerciali e non commerciali ma solo di tipo economico e la responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. La costituzione di questa società avviene per atto pubblico o scrittura privata.
La società in accomandita semplice vede il coinvolgimento dei soci in un’attività commerciale ma questi non si assumonoo rischio d’impresa, infatti affidano a loro volta i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari che si assumono in forma illimitata le responsabilità per le obbligazioni sociali.
In comune, tutte queste forme societarie hanno l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese pena sanzioni pecuniarie e il riconoscimento di irregolarità. Prendete fiato, perché fino a qui era tutto semplice.
Forme molto più complesse sono invece le società di capitali che si fanno garanti delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio patrimonio, mentre la responsabilità dei soci, tranne che per i soci accomandatari è circoscritta esclusivamente ai relativi obblighi sociali. Le società di capitali hanno una loro personalità giuridica distinta dalle persone che la compongono, fiscalmente e civilmente. A differenza che per le società semplici, il cui limite assoluto d’iscrizione è 30 giorni, qui occorrono al massimo 20 giorni d’iscrizione al Registro delle Imprese dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo redatto da un notaio. Questa istanza va depositata al Registro non oltre i 20 giorni e nel caso di mancata iscrizione la società risulta essere inesistente. Le Società per azioni esercitano il loro potere d’impresa grazie al conferimento di capitali dei soci fondatori tramite quote di partecipazione dette Azioni. Il capitale deve essere non meno di centomila euro e la stipulazione dell’atto costitutivo avviene per atto pubblico tramite notaio e al registro delle Imprese.
La società in accomandita per azioni è simile alla società in accomandita semplice, il capitale è costituito da azioni, titoli nominativi che appartengono ai soci accomandatari che amministrano la società con responsabilità limitate e gli accomandanti, che hanno determinati obblighi e non possono amministrare la società.
Società a responsabilità limitata vede un capitale minimo di diecimila euro e le quote non sono rappresentate da azioni. Inoltre questo tipo di forma societaria si confà soprattutto alle aziende di medie dimensioni e anche qui occorre redarre un atto costitutivo e sottoporlo per istanza al Registro delle Imprese entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.
Srl semplificata da 1 euro per i giovani under 35, riservata ai giovani con meno di 35 anni, ha caratteristiche simili ad una normale Srl, ma con alcune differenze. -la Srl semplificata è aperta esclusivamente a soci persone fisiche con età inferiore ai 35 anni -non possono partecipare le persone giuridiche, come le società; -non è possibile cedere quote a persone con più di 35 anni; -il capitale sociale da versare per costituire la società deve essere di almeno un euro, e comunque non superiore a 10 mila euro; -il capitale iniziale non va versato in banca, ma nelle mani degli amministratori della società; -possono essere nominati amministratori (uno o più) solo i soci; -la costituzione della società deve avvenire presso un notaio, ma senza dover pagare nulla a quest’ultimo; -l’atto costitutivo deve essere redatto in conformità ad un modello standard, integrabile con clausole aggiuntive; -sia l’atto costitutivo, sia l’iscrizione al registro delle imprese, sono esenti da diritto di bollo e di segreteria; si deve però pagare lo stesso l’imposta di registro, pari a 168 euro.
Società a responsabilità limitata con capitale ridotto (Srlcr), riservata a soci che abbiano già compiuto 35 anni, ma sempre con capitale sociale iniziale da 1 fino a 10 mila euro. A differenza della normale Srl, la Srlcr può avere come soci solo persone fisiche e non altre società.
Ecco, siete abbastanza confuse ora o sono riuscita a fare un po’ di chiarezza? Le società cooperative ve le spiego la prossima volta!
Una cosa dovete sempre ricordare:
prima di decidere che società avviare è indispensabile sapere che attività nello specifico si andrà ad intraprendere, informarsi sulle tutele giuridiche e soprattutto sugli oneri fiscali. Mettetevi però in testa che ognuna di queste forme societarie ha dei costi che possono essere molto contenuti o esorbitanti perciò non esitate a chiedere aiuto e consulenza laddove siate incerte!
E…Buon lavoro!!!
Elisa Costanzo