Ultima modifica 8 Luglio 2016
La strada dell’adozione è un percorso lungo e tortuoso, un cammino difficile che non si può affrontare da soli, e che troppo spesso purtroppo viene ancora visto come un ripiego.
Nella maggior parte dei casi infatti si pensa ad adottare un bambino soltanto quando non ci sono più possibilità “naturali” di averne uno.
A volte poi, pretendiamo anche di sceglierlo.
Tutti vorremmo un bambino piccolo, magari di pochi mesi, biondo o moro, con gli occhi neri o azzurri, come se un bambino si potesse comprare, come se stessimo lui facendo un regalo.
Ma l’adozione è un regalo che facciamo prima a noi stessi.
Perché un bambino, da qualunque parte del mondo venga, di qualsiasi colore abbia gli occhi o i capelli, è e resta un bambino.
Un dono!
Anche se è vero che la procedura per l’adozione internazionale è molto lunga e puntigliosa, non bisogna scoraggiarsi, per questo ci si potrà affidare all’aiuto di un avvocato che vi accompagnerà in tutto l’iter burocratico che si può molto brevemente riassumere così.
Ecco i passi da fare:
- Il primo step consiste nella così detta dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale resa dai coniugi presso il Tribunale per i minorenni
- Il Tribunale tramite accurata indagine dovrà decidere se rilasciare o meno il decreto di idoneità
- La coppia ritenuta idonea all’adozione deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi se si tratta di adozione internazionale).
- Effettuata la firma dell’incarico, inizia il periodo d’attesa . Durante questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione necessaria per ciascun paese.
- Se la procedura si conclude in modo positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo.
- L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato”.
- Il consolato italiano nel Paese del bambino, a questo punto, ricevuta l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il “visto d’ingresso per adozione”.
- La Questura competente per territorio rilascia il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.
- Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani, ed il bambino acquisisce, finalmente, la cittadinanza italiana.
Avv. Alessia Maria di Biase