Ultima modifica 19 Dicembre 2015
Sebbene siano molto rari i precedenti giurisprudenziali editi in materia di diniego del rilascio o del rinnovo del passaporto al genitore di prole minorenne che non garantisca l’adempimento del proprio obbligo di mantenere i figli, da qualche tempo si rincorrono pagine internet dedicate a questo argomento.
La norma di riferimento è l’art. 3, lettera b) della legge n.314 del 1967 sui passaporti, nella formulazione riscritta dopo l’intervento demolitorio della Corte Costituzionale (sentenza 30 dicembre 1997, n. 464), relativo alla precedente difforme regolamentazione in caso di figli nati da genitori sposati o meno.
Non possono ottenere il passaporto “i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali”.
Ai sensi del successivo art. 12, comma 2, il passaporto già rilasciato può essere ritirato “quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell’autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
La norma viene estesa, secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza, al caso in cui il titolare del passaporto non si trovi all’estero ma in Italia, per ragioni di pari trattamento fondate sull’art. 3 della Costituzione, a tutela degli interessi fondamentali dei minori a ricevere quanto necessario per il loro mantenimento, come stabilito con una sentenza di separazione o divorzio tra i genitori, o di affidamento a seguito della crisi della coppia non coniugata.
L’azione per il ritiro del passaporto é promossa dall’altro genitore o da un curatore speciale dei minori, innanzi al giudice tutelare competente, che richiederà al titolare del passaporto la prova di aver adempiuto agli obblighi alimentari, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, e il giudizio si svolge anche per impulso del giudice attraverso l’ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, volte a dimostrare la sua capacità di ottemperare all’obbligo di mantenimento, ma anche ad esempio della certificazione medica che comprovi le ragioni di salute che vengono addotte a giustificazione dell’espatrio, per curare all’estero una patologia da cui il genitore dichiara di essere affetto.
All’esito di questo procedimento il passaporto può essere ritirato ma anche concesso per periodi di tempo più brevi della durata ordinaria decennale, per realizzare la migliore tutela di tutti gli interessi in gioco: quelli di sostentamento dei figli, posto che la permanenza in Italia offrirebbe maggiori garanzie di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, e quelli del genitore che vuole esercitare il diritto di libera circolazione anche all’estero, per ragioni di salute o per ragioni di lavoro.
buongiorno,
non sono sposata e non ho sentenza del giudice ho rilasciato assenso per il passaporto al padre dei miei figli una minore… appena firmato non ha verasto la quota che aveva pattuito a 500 euro mese ..da dicembre 2019 ne ho ricevuto solo 250 posso bloccare il passaporto?