Ultima modifica 8 Maggio 2017
Con l’ultima approvazione della Legge di bilancio 2017, il Governo ha tra l’altro confermato il bonus mamme 2017.
Bonus mamme. Cosa c’è da sapere
Il Bonus mamme 2017 è un “premio” corrisposto dall’INPS a tutte le madri o future madri che a partire dal 1 gennaio 2017 arriveranno al compimento del settimo mese di gravidanza. O che adotteranno un bimbo. Il premio è riconosciuto anche in caso di affido, a differenza di quanto accaduto in altri casi (vedi la proposta regionale del 2015 in Lombardia).
È un premio del valore di 800 euro corrisposto in un’unica soluzione.
La mamma che intende avvalersi del bonus dovrà fare domanda all’INPS.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo (art, 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi).
Il bonus mamme (Bonus mamma domani) è rivolto alle donne in gravidanza o alle mamme che si trovano in una delle seguenti condizioni al 01/01/2017:
- Compimento del settimo mese di gravidanza
- Che abbiano partorito anche se antecedentemente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza (parto prematuro)
- Che abbiano adottato un minore con con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
- Con affidamento preadottivo nazionale (disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983) o affidamento preadottivo internazionale (art. 34, l. 184/1983).
Il bonus mamme vale per ogni figlio nato o adottato che rispetti le sopracitate condizioni
Modalita di pagamento del bonus mamme
Il bonus verrà erogato con
• Bonifico domiciliato presso ufficio postale
• Accredito su conto corrente bancario
• Accredito su conto corrente postale
• Libretto postale
Requisiti per richiedere il bonus mamme
Le mamme che volessero richiedere il bonus devono essere residenti o cittadine italiane o comunitarie.
O cittadine con status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
Le cittadine non comunitarie dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno UE per lunghi periodi (art. 9, d. lgsl 25 luglio 1998, n. 286) o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE (artt. 10 e 17, d. lgsl 6 febbraio 2007, n. 30 o indicazioni ministeriali in materia di assegno di natalità).
Bonus mamme. Domanda
La domanda per l’accesso al bonus mamme dovrà essere presentata dopo il compimento del settimo mese o entro un anno dalla nascita, adozione o affido.
(per gli eventi dal 01/01/2017 al 04/05/2014 il termine di un anno decorre dal 4 maggio).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS attraverso le seguenti modalità:
- Online sul sito INPS con PIN
- Al contact center 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Tramite CAF o enti di patronato.
Le istruzioni per inoltrare la domanda attraverso il sito sono disponibili sul sito stesso dell’INPS
Documenti da presentare per ottenere il Bonus mamme
La richiedente dovrà presentare:
- Certificato originale di nascita
- Numero di protocollo telematico del certificato di nascita rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL
in caso di precedente domanda di bonus, indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS - Per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni
- Permesso di soggiorno
- Autocertificazione contenente data del parto e generalità del bambino in caso di parto già avvenuto.
- Indicazioni indispensabili in caso di adozione o affido (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). O copia del provvedimento stesso
- In caso di adozione internazionale: elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione). In alternativa copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva
- Allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia
- In caso di adozione avvenuta all’estero: elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso). O copia digitalizzata del provvedimento stesso.