Ultima modifica 21 Aprile 2021
Quando e come iniziare un percorso per l’adozione nazionale di un minore?
Il percorso da intraprendere è stabilito dall’art. 6 della legge 184/83. Ci sono alcuni punti obbligatori da soddisfare prima di presentare la propria disponibilità.
Va precisato che, gli aspiranti all’adozione, presentano una disponibilità all’adozione e non una domanda. Questo in quanto non viene riconosciuto come “diritto” quello di ottenere un bambino. Gli aspiranti adottanti possono esprimere appunto solo la loro “disponibilità” ad adottare.
L’istituto dell’adozione ha per fine il diritto supremo di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo e non il contrario.
Requisiti richiesti dalla coppia
Ecco i requisiti richiesti ad una coppia per poter inoltrare la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
- Le coppie devono essere sposate da almeno 3 anni o dimostrare, se sposati da meno tempo, di aver convissuto per almeno 3 anni.
- La coppia non deve avere in corso, o di fatto avuto, alcuna separazione.
- Tra il bambino adottato ed i coniugi deve esserci una differenza di età minima di 18 anni e massima di 45 anni benché sulla massima siano previste eccezioni.
Soddisfatti questi requisiti, si inoltra la dichiarazione in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti.
Ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
I documenti richiesti
Generalmente sono richiesti una serie di documenti.
- certificato di nascita dei richiedenti
- stato di famiglia
- dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
- certificato rilasciato dal medico curante
- certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
- atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Comunque è meglio verificare presso i tribunali per i minorenni perché possono esserci variazioni da tribunale a tribunale.
È possibile inoltrare tale disponibilità in tutti i tribunali italiani ed essere così tenuti in considerazione anche per i minori che risiedono in altre regioni.
Parallelamente è possibile presentare
una domanda per
l’adozione internazionale
in modo da aumentare
le possibilità di essere scelti.
Questo però comporta ulteriori passi.
Domanda per l’adozione
Accertamenti sulla capacità della coppia. Per poter adottare un bambino i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare ed istruire il minore. A tal fine, il tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di indagini volte ad accertare tale capacità, a valutare la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda.
Tali indagini sono effettuate dai servizi socio-assistenziali degli enti locali, dalle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L’ordinamento dà ampia libertà organizzativa ai singoli tribunali. Potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equipe di specialisti. Inoltre potranno essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento. Tale accertamento è una tappa fondamentale anche se, a volte, può essere psicologicamente stressante per la coppia che si sente ‘sotto esame’.
Al termine del periodo di accertamento, una relazione sarà affidata al Tribunale per il giudizio circa l’idoneità della coppia ad adottare.
Affidamento pre-adottivo
Se l’indagine ha esito positivo, il Tribunale per i minorenni sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.
Tramite ordinanza del giudice, può dar via all’affidamento preadottivo della durata di un anno. Per arrivare a questo step però spesso i tempi di attesa sono molto lunghi.
Nel corso dell’affidamento deve essere svolta dal tribunale un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno.
L’affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.
Dichiarazione d’adozione
Trascorso il primo anno, se esistono tutte le condizioni previste dalla legge il tribunale pronuncia l’adozione il minore è definitivamente adottato. Per i minori hanno più di 14 anni va considerato anche il loro giudizio. L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome e non ha più rapporti giuridici con la famiglia d’origine.
Quali sono i passi da fare, qualora si presenti disponibilità per un’adozione internazionale, lo vedremo nel prossimo articolo.