Ultima modifica 21 Aprile 2021
Il 22 Aprile 2015 è una data che resterà, per molti, “storica”.
Perché (alcuni di voi si chiederanno) che cosa è successo il 22 Aprile 2015?
Ebbene: alle 18.36, con 398 voti a favore 28 contrari, la Camera ha approvato il Divorzio Breve.
Voi non potete immaginare cosa significhi questo per le tante, tantissime famiglie di fatto formatesi in seguito alla separazione o al divorzio di uno o entrambi i coniugi.
Nuove famiglie (con o senza figli) in situazione “di stallo” da anni ed anni, impantanate nella burocrazia e incatenate alla legge, esasperate da liti giudiziarie senza capo né coda e ridotte sul lastrico da spese legali disumane.
Ovviamente, il DDL sul Divorzio Breve, dopo essere stato calendarizzato, quindi decalendarizzato, poi ancora rinviato, non si sa ormai quante volte nel corso nelle ultime legislature, in una sorta di goffo balletto a tratti imbarazzante, è finalmente arrivato a destinazione, anche se non sono mancati ostracismi, battaglie e critiche.
D’altronde, grazie al ministro Andrea Orlando, a fine 2014 era stato già dato il “via libera” al cosiddetto divorzio “facile” inteso come negoziazione assistita da due avvocati, saltando il passaggio dal giudice con l’obiettivo di snellire i faldoni di carte che intasano i tribunali di tutta Italia, anche se i senatori della commissione Giustizia hanno voluto conservare il passaggio presso un pubblico ministero affinché sia verificata la tutela dei diritti per i figli minori o disabili.
Se favorevole alla prole, il divorzio sarà autorizzato, altrimenti sarà trasmesso entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Quest’ultimo dovrà convocare le parti entro 30 giorni per valutare la situazione. Un’altra norma prevedeva la possibilità di divorziare davanti all’ufficiale civile.
La legge sul Divorzio Breve approvata il 22 aprile 2015 contiene numerose novità. I tempi, innanzitutto. Fino a oggi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva essere chiesto da uno dei coniugi non prima che fossero trascorsi tre anni dalla separazione legale.
Con il divorzio breve il termine si riduce drasticamente a “soli” 12 mesi per una separazione giudiziale e 6 mesi per una consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
Inoltre: la comunione dei beni s’intende sciolta dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o in concomitanza con la firma per la separazione consensuale (prima decorreva solo dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione).
Ma la notizia più bella è che il divorzio breve è operativo subito: anche per i procedimenti già in corso!
L’introduzione del divorzio breve, e prima ancora l’approvazione della negoziazione assistita e degli accordi di separazione e di divorzio davanti al sindaco, rappresentano un adeguamento importante di una normativa anacronistica e obsoleta. Da qui in avanti si punta all’eliminazione del passaggio intermedio della separazione (perlomeno sicuramente nei casi in cui c’è accordo tra i coniugi e in assenza di figli minori) e al riconoscimento a norma di legge dei “patti prematrimoniali”.
Per l’Italia un passo avanti verso il futuro (che per molti ex coniugi e i loro figli già grandi è passato, nel frattempo!).
Con entusiasmo ed affetto dalla vostra
Glinda