Ultima modifica 20 Giugno 2019
Suona la campanella,finisce l’orario di servizio degli insegnanti, ma cosa succede se il genitore del minore ritarda e non si presenta a scuola dopo la fine delle lezioni?
E’ prassi consolidata in molte scuole, e in passato lo era anche nella mia, che fino a che non si presentava l’ultimo genitore del bambino (specialmente per le prime classi quando i bambini sono piccoli) l’insegnante dovesse aspettare sulla porta.
Cerchiamo di immaginare la scena.
La campanella suona e una frotta di bambini urlanti escono da scuola. Visi sorridenti di mamme,papà e nonni prendono per mano i bimbi e ritornano nelle loro case. Alcuni di loro vengono accompagnati ai pulmini.
Ma mentre il vociare finisce e i bambini spariscono ne rimane puntualmente uno, a volte due, più raramente tre.
E mentre già la maestra era con la testa già al volante della sua macchina pronta in volata per partirepuntualeperevitareilsemafororossoelecodediquellicheesconodall’ufficio e si prepara a farespesaritirarefigliarrivareincasastenderelavatriceefarneun’altra sgomenta si chiede cosa fare.
I bidelli sono impegnati a pulire e a sistemare le aule e si rifiutano di avere anche l’incarico di badare ai minore che, spesso e volentieri, non ascoltano minimamente le loro indicazioni.
Gli altri bimbi se ne sono andati perciò,senza ma e senza se,la maestra di turno aspetta con il bambino o la bambina un po’ titubante per il ritardo del genitore.
Se talvolta il ritardo è casuale ed episodico, per alcuni esso è praticamente cronico.
C’è da dire che la responsabilità del docente non termina con il suono della campanella (sarebbe impensabile che un minore venga “abbandonato” non appena le lezioni sono terminate)in quanto l’obbligo di vigilanza inizia dal momento in cui viene preso in consegna (5 minuti prima che iniziano le lezioni) fino a quando esso non venga riconsegnato a un adulto.
Il non rispettare questo obbligo avrebbe conseguenze civili ma anche penali.
Ma attenzione: il genitore che non preleva in tempo il minore può anche incorrere nel reato di “abbandono di minore”; se il ritardo è abbondante o senza preavviso la scuola è infatti obbligata a chiamare i Vigili Urbani e a denunciare il fatto.
E’ chiaro che le norme, come sempre,devono essere applicate con un certo buonsenso ma la selva e la jungla di diversi modi di comportarsi tra le diverse scuole,allo stesso modo,non va bene.
La prassi, quindi,dovrebbe essere questa:
1) il docente accompagna fino al cancello (o uscita della scuola) gli alunni. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, trattiene il minore;
2)il docente (che ha terminato il proprio orario di servizio), a questo punto, consegna alla scuola (tramite il collaboratore scolastico in servizio) l’alunno;
3) la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio;
4) se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani (o i carabinieri) per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l’alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.
Per chi volesse approfondire, il blog del Maestro Roberto Sconocchini che riporta sempre informazioni precise e puntuali sul mondo della scuola, affronta questo argomento qui
Arianna Simonetti