Ultima modifica 28 Agosto 2018
Care mamme ci siamo.
L’anno scolastico sta per iniziare e noi qui a fare il punto, ancora una volta, sulle vaccinazioni obbligatorie.
E già. Perché se le incertezze e il caos dello scorso anno per quel che riguarda le vaccinazioni obbligatorie era divenuto un (brutto) ricordo, quest’anno, complice l’elezione del nuovo governo, tutto è stato rimesso in discussione per la gioia di mamme e papà alle prese (un’altra volta) con le novità in materia di vaccini a scuola.
Vaccinazioni obbligatorie. Le novità dell’a.s. 2018/2019
Lo scorso luglio, da poco insediato, il Ministero della Salute aveva emanato una circolare per quel che concerne le vaccinazioni obbligatorie per l’anno scolastico 2018/2019.
Modificando quanto previsto dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni in legge n. 119/2017.
La legge che regola le vaccinazioni obbligatorie prevede dunque quest’anno due diverse procedure a seconda delle regioni.
Nel caso in cui le regioni abbiano aggiornato e completato l’anagrafe vaccinale la circolare, solo per l’a.s. 2018/19, prevede quanto segue.
I minori indicati negli elenchi (restituiti dalle ASL alle scuole) con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” possono essere ammessi a scuola, previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
Nel caso si siano omesse le vaccinazioni obbligatorie è necessario presentare prevista documentazione.
Nelle regioni nelle quali non esiste ancora l’anagrafe vaccinale, o non sia completa, le cose si complicano un po’.
Si chiama “procedura semplificata” ma tutto resta nelle mani del singolo.
In tutte le regioni ci sono genitori che hanno presentato documentazione completa, altri autocertificazione, altri documentazione riguardante l’esenzione dagli obblighi vaccinali.
La circolare Miur prevede, solo per l’ a.s. 2018/19, quanto segue.
In caso di prima iscrizione a scuola, anche nei casi di mancata presentazione della documentazione, entro il 10 luglio 2018, i dirigenti scolastici possono ammettere alla frequenza anche i bambini non vaccinati (ciò riguarda la scuola dell’infanzia e i nido, in quanto per la primaria e la secondaria non è previsto il divieto d’accesso a scuola), sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate a suo tempo dai genitori (entro il termine di scadenza per l’iscrizione). Questo non vale nei casi in cui si debba provare le condizione di esonero, omissione o differimento (dove invece bisogna presentare la relativa documentazione).
In caso di iscrizione d’ufficio, ossia di passaggio alla classe successiva, i bambini sono ammessi alla frequenza, sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.
In caso di iscrizioni d’ufficio di bambini che devono essere sottoposti ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione. Tale indicazione non vale nei casi in cui si debba attestare la condizione di esonero, omissione o differimento.
Per tutte le iscrizioni avvenute dopo il 10 luglio, i genitori dovranno presentare la documentazione prevista o la dichiarazione sostitutiva.
La circolare infine specifica che le dichiarazioni dei genitori saranno oggetto di verifica.
Purtroppo però, e il caso è fresco di cronaca, di genitori che si sono vantati di aver autocertificato il falso ne abbiamo avuto notizia.
A noi non resta che cercare di fare informazione. E sperare, per la salute di tutti, di non leggere più notizie di tali bravate.